Associazione sportiva dilettantistica
Un'associazione
sportiva dilettantistica (A.S.D.)
è un'associazione con
finalità sportive senza scopo
di lucro.
Tale formula, oltre ad essere più semplice ed economica nelle fasi
di costituzione e gestione, consente di avvalersi di significative
agevolazioni fiscali.
Tipicamente una ASD è affiliata ad un Ente
di promozione sportiva.
In
seguito all'emanazione della legge
289/2002,
la possibilità di usufruire del regime fiscale agevolato è stata
estesa anche alle cooperative e
alle società
di capitalicostituite
per svolgere attività sportive dilettantistiche senza scopo di
lucro (società
sportive dilettantistiche / S.S.D.).
La formula associativa costituisce però, ancora oggi, il
riferimento prevalente nel mondo
sportivo dilettantistico.
Requisiti[
Per
godere dei benefici fiscali previsti dalla legge, l'associazione
sportiva dilettantistica deve rispettare i seguenti requisiti:
-
divieto di distribuire utili o capitale durante la vita dell'associazione;
-
inserimento dell'indicazione "sportiva dilettantistica" nella denominazione sociale;
-
obbligo di devolvere il patrimonio residuo, in caso di scioglimento dell'associazione, a enti con finalità sportive, sentito l'apposito organismo di controllo;
-
disciplina uniforme del rapporto associativo;
-
divieto di soci temporanei;
-
obbligo di tesserare ciascun individuo con tessera amatoriale o agonistica;
-
obbligo di redigere ed approvare un rendiconto economico e finanziario;
-
libera eleggibilità degli organi amministrativi e principio del voto singolo;
-
divieto per gli amministratori di ricoprire cariche del medesimo genere in altre società o associazioni sportive dilettantistiche;
-
criteri di ammissione ed esclusione degli associati e idonee forme di pubblicità delle convocazioni, delle delibere e dei bilanci;
-
intrasmissibilità della quota e sua non rivalutabilità.
Benefici fiscali[
I
benefici fiscali di cui gode l'associazione sportiva dilettantistica
in regola con i requisiti di legge sono i seguenti: (articoli 143 e
148 del T.U.I.R.)
-
il Testo Unico delle Imposte sui Redditi all'articolo 148 considera sempre imponibili (cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, somministrazioni di pasti, erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto, gestione di spacci aziendali e di mense, organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale, pubblicità commerciale) è possibile usufruire del regime agevolato previsto dalla legge 398/1991. Tale agevolazione prevede una notevole riduzione degli adempimenti contabili e il pagamento delle imposte dirette e dell'IVA in modo forfettario;
-
possibilità di erogare compensi a coloro che svolgono attività sportiva dilettantistica fino a 7.500 euro annui in esenzione fiscale (legge 289/2002, articolo 90).
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